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[1]Rispetto ai terzi, il mandato conferito tacitamente all'institore e' sempre generale, e comprende tutti gli atti appartenenti e necessari all'esercizio del commercio, per cui e' dato.

[2]Il preponente non puo' opporre ai terzi veruna limitazione del mandato conferito all'institore, se non prova che essi la conoscevano al tempo in cui fu contratta la obbligazione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art369 · fonte del testo

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