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[1]Il mandato conferito all'institore puo' essere espresso o tacito.
[2]Il mandato espresso dev'essere depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio, nel cui circondario l'institore deve esercitare il suo ufficio, per essere trascritto nel registro a cio' destinato, ed affisso secondo le disposizioni dell'articolo 8.
[3]Un estratto del mandato dev'essere, a cura del cancelliere, pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo di residenza del Tribunale suddetto.
[4]Se non siano adempiute tutte le suddette formalita', il mandato e' regolato dalle disposizioni dell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
