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[1]Il preponente e' responsabile dei fatti dell'institore, e delle obbligazioni da lui contratte, entro i limiti del commercio, a cui e' preposto.
[2]Se piu' sono i preponenti, ciascuno di essi e' responsabile solidariamente.
[3]Se il preponente e' una societa' di commercio, la responsabilita' dei soci si regola secondo la diversa natura della societa'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
