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[1]Se l'esecuzione del mandato e' interrotta per revoca o per rinuncia del mandante o del mandatario senza giusta causa, si fara' luogo al rifacimento dei danni.
[2]Se l'esecuzione del mandato e' interrotta per la morte del mandante o del mandatario, il compenso a questo dovuto si determina in proporzione di cio' che gli sarebbe stato dovuto per l'esecuzione completa.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
