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[1]Per esercitare il diritto indicato nell'articolo precedente, il mandatario deve far notificare giudizialmente al mandante la nota delle somme che gli sono dovute, coll'invito a farne pagamento entro tre giorni, e coll'avvertimento che, in difetto, si procedera' alla vendita delle cose soggette al privilegio.

[2]Il mandante puo' fare opposizione, con citazione a udienza fissa, notificata entro lo stesso termine.

[3]Se il mandante non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del mandatario, il termine per l'opposizione e' aumentato secondo le disposizioni dell'articolo 147 del Codice di procedura civile.

[4]Trascorso il termine dell'opposizione o rigettata la medesima, il mandatario puo', senz'altra formalita', far vendere le cose suddette secondo le disposizioni dell'art. 67.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art362 · fonte del testo

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