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[1]Il mandatario commerciale ha, per le sue anticipazioni e spese, per gli interessi delle somme sborsate, e per la sua provvigione, privilegio speciale sulle cose di ragione del mandante, ch'egli detiene per l'esecuzione del mandato, o che si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini, o in luogo di pubblico deposito, o delle quali egli puo' provare la fattagli spedizione col possesso legittimo della polizza di carico «sola» o «prima», o della lettera di vettura.
[2]I crediti suddetti sono preferiti ad ogni altro credito verso il mandante e verso il venditore rivendicante, ancorche' le anticipazioni, o le spese, siano fatte prima o dopo che le cose sono pervenute in possesso del mandatario.
[3]Il mandatario che ha comprato merci per conto del mandante, ha il privilegio medesimo, anche per il prezzo pagato, se le merci si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini, o in luogo di pubblico deposito.
[4]In caso di fallimento del mandante, il privilegio del mandatario sulle cose comperate per di lui conto, si esercita secondo le disposizioni del capo III, titolo IV, libro terzo, del presente Codice.
[5]Se le cose appartenenti al mandante sono state dal mandatario vendute, il privilegio si esercita sul prezzo esistente presso di questo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
