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[1]Il mandatario deve, se richiesto, esibire il mandato ai terzi coi quali contratta.
[2]Egli non puo' opporre ai terzi le istruzioni separate dategli dal mandante, se non prova che essi le conoscevano al tempo in cui fu contratta l'obbligazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
