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Il mandatario, che distrae dal fine prescritto le somme ricevute per conto del mandante, e' debitore dell'interesse sulle medesime dal giorno in cui le ha ricevute, oltre il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del mandato, e salva ogni altra azione, anche penale, in caso di dolo o frode.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art358 · fonte del testo

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