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[1]Il mandatario deve dare notizia senza ritardo al mandante dell'esecuzione del mandato.
[2]Il ritardo del mandante a rispondere, dopo ricevuto l'avviso, per un tempo maggiore di quello richiesto dalla natura dell'affare, o concesso dagli usi del commercio, fa presumere la sua approvazione, ancorche' il mandatario abbia ecceduto il mandato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
