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Se le cose, che il mandatario riceve per conto del mandante, presentano segni visibili di danni sofferti durante il trasporto, egli deve fare gli atti necessari a preservare i diritti del mandante verso colui che ha eseguito il trasporto; altrimenti e' responsabile delle cose ricevute, secondo le descrizioni contenute nelle lettere di avviso, o di vettura, o nelle polizze di carico. Se il danno richieda urgenti provvedimenti, il mandatario puo' anche provocare la vendita delle cose, secondo le disposizioni dell'articolo 70.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
