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[1]Il mandatario, che non vuole accettare l'incarico, deve nel piu' breve termine possibile far conoscere il suo rifiuto al mandante, e, non ostante il suo rifiuto, deve far riporre in luogo sicuro le cose speditegli, ed aver cura della loro conservazione a spese del mandante, fino a che questi abbia potuto dare le disposizioni opportune.

[2]In caso di ritardo, puo' anche provocare il deposito giudiziale, e la vendita delle cose, secondo le disposizioni dell'articolo 70.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art350 · fonte del testo

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