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[1]Il contratto bilaterale tra persone lontane non e' perfetto, se l'accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e dell'accettazione, secondo la qualita' del contratto e gli usi generali del commercio. Il proponente puo' ritenere efficace anche un'accettazione giunta in ritardo, purche' ne dia immediatamente avviso all'accettante.
[2]Qualora poi il proponente richieda l'esecuzione immediata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia richiesta, e per la qualita' del contratto non sia necessaria, secondo gli usi generali del commercio, il contratto e' perfetto, appena l'altra parte ne abbia intrapresa l'esecuzione.
[3]Fino a che il contratto non e' perfetto, la proposta e l'accettazione sono revocabili; ma sebbene la revoca impedisca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte, dopoche' questa ha intrapresa l'esecuzione, il revocante e' tenuto a risarcire i danni che ne siano derivati.
[4]Le promesse unilaterali sono obbligatorie, appena giungono a notizia della parte a cui sono fatte.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
