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[1]Il mandato commerciale, sebbene concepito in termini generali, non si estende ad affari non commerciali, se cio' non e' dichiarato espressamente.
[2]Se al mandatario sono date istruzioni riguardo solamente a certe particolarita' dell'affare, il mandato si reputa libero per le altre.
[3]Il mandato per un certo affare comprende tutti gli atti richiesti dall'esecuzione di esso, ancorche' non espressamente indicati.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
