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[1]La chiusura del conto corrente e la liquidazione della differenza ha luogo alla scadenza dei termini stabiliti dalla convenzione o dagli usi del commercio, e, in difetto, alla fine del dicembre di ogni anno.
[2]Sulla differenza decorre l'interesse dalla data della liquidazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
