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[1]Il contratto di conto corrente e' sciolto di diritto:
[2]1. Per la disdetta data da una delle parti;
[3]2. Per la scadenza del termine convenuto;
[4]3. Per la morte, l'interdizione o il fallimento di una delle parti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
