Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'annotazione in conto corrente produce:
[2]1. Il trasferimento della proprieta' del credito annotato in conto corrente a favore del ricevente che se ne da' debito, e la novazione dell'obbligazione precedente nei rapporti tra il rimettente ed il ricevente stesso; pero' l'annotazione in conto corrente di un effetto di commercio o altro titolo di credito si presume fatta sotto la condizione «salvo incasso;»
[3]2. La reciproca compensazione fra le parti, fino a concorrenza del rispettivo dare ed avere, salvo il pagamento della differenza, se vi e' luogo;
[4]3. Il decorrimento dell'interesse sulle somme passate a conto corrente, a debito del ricevente, dal giorno dell'esazione.
[5]L'interesse e' calcolato a rate di giorni ed alla ragione commercialo, se non e' convenuto diversamente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
