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[1]L'annotazione in conto corrente produce:

[2]1. Il trasferimento della proprieta' del credito annotato in conto corrente a favore del ricevente che se ne da' debito, e la novazione dell'obbligazione precedente nei rapporti tra il rimettente ed il ricevente stesso; pero' l'annotazione in conto corrente di un effetto di commercio o altro titolo di credito si presume fatta sotto la condizione «salvo incasso;»

[3]2. La reciproca compensazione fra le parti, fino a concorrenza del rispettivo dare ed avere, salvo il pagamento della differenza, se vi e' luogo;

[4]3. Il decorrimento dell'interesse sulle somme passate a conto corrente, a debito del ricevente, dal giorno dell'esazione.

[5]L'interesse e' calcolato a rate di giorni ed alla ragione commercialo, se non e' convenuto diversamente.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art344 · fonte del testo

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