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Chi emette un assegno bancario senza data o con falsa data, o senza che esista presso il trattario la somma disponibile, e' punito con multa eguale al decimo della somma indicata nell'assegno, salve le pene piu' gravi sancite dal Codice penale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
