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Il possessore dell'assegno bancario, che non ne reclama il pagamento entro i termini stabiliti nell'articolo precedente, perde la sua azione contro i giranti. Egli perde anche l'azione contro l'emittente se la disponibilita' della somma e' mancata per fatto del depositario del danaro dopo la scadenza dei termini suddetti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
