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[1]Il possessore dell'assegno bancario deve presentarlo al pagamento entro otto giorni, se e' emesso nel luogo dove e' pagabile, ed entro quindici giorni, se e' pagabile in luogo diverso da quello in cui e' emesso.
[2]Il giorno dell'emissione non e' compreso nel termine.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
