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Sono applicabili agli assegni bancari tutte le disposizioni, che riguardano la girata, l'avallo, le firme di persone incapaci, le firme false o falsificate, le scadenze ed il pagamento delle cambiali, l'azione verso l'emittente ed i giranti, e lo smarrimento delle medesime.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
