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[1]L'assegno bancario deve essere datato e sottoscritto dall'emittente.
[2]Puo' essere emesso al portatore, o a favore di persona designata.
[3]Puo' essere pagabile a vista, o in un termine non maggiore di dieci giorni, da quello della presentazione.
[4]Puo' essere trasmesso mediante girata, ed anche con girata in bianco.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
