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In mancanza di convenzione speciale, o di usi locali, le spese di consegna, ed in ispecie quelle di misurazione e di posatura, sono a carico di chi deve consegnare; le spese di ricevimento a carico di colui, al quale la consegna deve essere fatta.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
