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[1]Giunto il termine prefisso nell'ordine e' in facolta' del possessore di farlo eseguire, o col caricamento delle derrate per terra o per acqua, o col trasporto di essa in altri luoghi di deposito o magazzini.
[2]Se egli vuole ritenerla nei luoghi di deposito o nei magazzini, dove si trova, oltre al tempo espresso nell'ordine, e gli usi locali lo consentano, le derrate vi restano per suo conto e rischio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
