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[1]Durante il termine stabilito nell'articolo precedente il proprietario della cambiale puo' esercitare tutti gli atti che tendono a conversare i suoi diritti, e, dopo scaduta la cambiale, puo' esigerne il pagamento mediante cauzione, oppure puo' chiedere il deposito giudiziale della somma.
[2]Trascorso il termine, ed accertato il difetto di presentazione della cambiale smarrita, l'inefficacia di essa, rispetto al detentore, e' dichiarata con sentenza del Tribunale, in contraddittorio degli obbligati.
[3]Questa sentenza fa cessare le cauzioni date.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
