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[1]Il presidente del Tribunale di commercio nel cui circondario e' il luogo di pagamento della cambiale, qualora riconosca giustificata la proprieta' e lo smarrimento di essa, ordina con decreto la pubblicazione di un avviso contenente la trascrizione esatta o una precisa descrizione della cambiale smarrita, e l'invito a chiunque la posseda di presentarla in giudizio nel termine di giorni quaranta, se e' datata nel Regno, coll'avvertimento che, in difetto, essa sara' dichiarata inefficace riguardo al possessore.
[2]Se la cambiale e' datata fuori del Regno, si applicano i maggiori termini indicati nell'articolo 320.
[3]L'avviso dev'essere affisso nella sala del Tribunale, nei locali della Borsa piu' vicina e nella sala comunale del luogo di pagamento, e dev'essere pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo stesso e in quegli altri giornali che, secondo le circostanze del caso, il presidente abbia designati nel decreto.
[4]Il termine decorre dalla scadenza della cambiale, se essa non e' ancora scaduta, e altrimenti dalla pubblicazione dell'avviso.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
