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[1]Nonostante la decadenza dell'azione cambiaria, il traente resta obbligato verso il possessore della cambiale per la somma, della quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a danno del possessore stesso.
[2]Nel caso preveduto nell'articolo 315, questa disposizione si applica anche all'accettante di una cambiale tratta ed all'emittente di un paghero' cambiario.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
