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[1]Il possessore della cambiale decade dall'azione di regresso, dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti:
[2]1. Per la presentazione della cambiale a vista o a tempo vista;
[3]2. Per il protesto in mancanza di pagamento;
[4]3. Per l'esercizio dell'azione di regresso.
[5]I giranti decadono egualmente dall'azione di regresso verso gli obbligati anteriori, dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti, ciascuno in cio' che lo riguarda.
[6]La domanda giudiziale, sebbene proposta davanti a giudice incompetente, impedisce la decadenza.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
