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[1]Per l'esercizio dell'azione cambiaria la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell'articolo 554 del Codice di procedura civile, si' per il capitale, che per gli accessori.
[2]Le opposizioni al precetto appartengono alla giurisdizione commerciale. Esse non sospendono l'esecuzione; ma il presidente del Tribunale di commercio, o il pretore competente per la somma, possono, ad istanza dell'opponente, esaminati i prodotti documenti, ed ove concorrano gravi motivi di opposizione, sospendere, in tutto o in parte, gli atti esecutivi, con decreto provvisoriamente eseguibile, purche' sia data cauzione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
