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[1]Se il possessore esercita l'azione di regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, si applicano a ciascuno di questi i termini stabiliti negli articoli precedenti.
[2]I termini stessi si applicano per l'esercizio dell'azione di regresso spettante ai giranti.
[3]Se il girante ha riscattato la cambiale, o l'ha pagata per via di rimessa, i termini decorrono dal giorno in cui l'ha pagata; se fu citato in giudizio per il pagamento della cambiale, i termini decorrono dalla data della citazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
