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[1]Se la cambiale e' datata nel Regno e pagabile in paese estero, l'azione di regresso contro gli obbligati residenti nel Regno dev'essere esercitata nel termine:
[2]Di sessanta giorni, se la cambiale e' pagabile in uno Stato di Europa, o delle coste dell'Asia o dell'Africa bagnate dal Mediteranneo, dal Mar Nero, dal canale di Suez, o dal Mar Rosso;
[3]Di centoventi giorni, se e' pagabile in un'altra piazza dell'Asia o dell'Africa, o in una piazza dell'America sui versanti dell'oceano Pacifico;
[4]Di duecentoquaranta giorni in tutti gli altri casi.
[5]I termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la cambiale e' pagabile in una piazza, con la quale il traffico si fa in tutto o in parte per via di mare.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
