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[1]Chiunque esercita la professione di mediatore, deve tenere i seguenti libri:
[2]1. Un libretto in carta libera, nel quale deve annotare, anche a matita, nel momento della conchiusione, tutte le operazioni fatte col suo ministero, indicandone sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali;
[3]2. Un giornale numerato, firmato e vidimato, secondo le disposizioni dell'art. 22, nel quale deve registrare in modo piu' particolareggiato, giorno per giorno, senza abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni, e in generale tutte le operazioni fatte col suo ministero.
[4]Il mediatore deve dare alle parti, nel momento della conclusione del contratto, una copia delle annotazioni fatte nel suo libretto e, a loro richiesta, una copia del contratto da lui sottoscritta e perfettamente conforme alla fatta registrazione. Questa copia e' fatta sottoscrivere dalle parti, se queste vi consentono.
[5]Ai mediatori si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo 20 e degli articoli 24 e 25.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
