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[1]Se il possessore della cambiale esercita l'azione individualmente contro uno degli obbligati in via di regresso, deve citarlo in giudizio, entro 15 giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell'art. 306.
[2]Quando il luogo in cui risiede il debitore, contro il quale si agisce, e quello in cui la cambiale era pagabile, facciano parte di giurisdizioni diverse di Corti d'appello, il termine per fare la citazione e' eguale a quello stabilito per la comparizione, nei numeri 4 e 5 dell'art. 148 del Codice di procedura civile.
[3]Per le cambiali datate da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del Regno, o datate da queste e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
