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[1]Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza puo' esercitare l'azione cambiaria contro alcuni degli obbligati, o contro uno solo di essi, senza perdere il suo diritto verso gli altri.
[2]Egli non e' tenuto ad osservare l'ordine delle girate.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
