Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il possessore della cambiale deve dar avviso al suo girante del mancato pagamento della cambiale entro due giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell'articolo 306.
[2]Ogni girante deve dare eguale avviso al suo autore immediato entro due giorni dalla ricevuta notizia, e cosi' di seguito fino al traente, o al primo girante del paghero' cambiario.
[3]L'avviso si reputa dato colla consegna alla posta della lettera che lo contiene.
[4]Se un girante non ha indicato nella girata il luogo del suo domicilio, l'avviso del non seguito pagamento deve darsi al di lui autore.
[5]Chi non adempie all'obbligo suddetto, o non da' l'avviso al suo autore immediato, e' tenuto al risarcimento dei danni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
