Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provata la mancanza di accettazione, nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo, il traente e i giranti sono solidariamente e rispettivamente obbligati a dare cauzione per il pagamento della cambiale alla scadenza, e per il rimborso delle spese.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
