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[1]Il ricambio dovuto al possessore si regola secondo il corso del cambio dal luogo in cui la cambiale era pagabile sul luogo di residenza della persona sulla quale e' tratta la rivalsa. Il ricambio dovuto al girante, che ha riscattata la cambiale, o l'ha pagata per via di rimessa, si regola secondo il corso del cambio dal luogo, da cui e' tratta la rivalsa, sul luogo di residenza della persona, sulla quale e' tratta.
[2]Il ricambio non e' dovuto, se il corso del cambio non e' accertato nei modi stabiliti nell'articolo 37.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
