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[1]Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza puo' rimborsarsi della somma, che gli e' dovuta, con una tratta a vista sul traente o sopra un altro fra gli obbligati in via di regresso.
[2]Colui che ha pagato la rivalsa puo' rimborsarsi nel modo stesso verso gli obbligati anteriori.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
