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[1]Nessun atto, per parte del possessore della cambiale, puo' supplire al protesto, per provare l'adempimento degli atti necessari a prescrivere l'azione cambiaria.
[2]Tuttavia il protesto per mancanza di accettazione o di pagamento puo' essere surrogato, se il possessore vi acconsente, da una dichiarazione, datata e sottoscritta dalla persona, che rifiuta di accettare o di pagare, entro il termine per fare il protesto, e registrata entro due giorni dalla data.
[3]Se la dichiarazione suddetta e' fatta per atto separato dalla cambiale, essa deve contenerne la trascrizione esatta, quale e' richiesta nel numero 1 dell'art. 304.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
