Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I notari e gli uscieri devono consegnare al richiedente l'originale del protesto, e trascrivere tutti i protesti per intiero, giorno per giorno, e per ordine di data, in un registro particolare, numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
