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[1]Il protesto deve contenere:
[2]1. La trascrizione esatta della cambiale, dell'accettazione, delle girate e di ogni altra dichiarazione od annotazione, che in essa si trova;
[3]2. L'indicazione della persona alla quale e' fatto il protesto, dell'oggetto della richiesta e della data in cui fu fatta;
[4]3. L'enunciazione della risposta avuta, o dei motivi, per i quali non ne fu data alcuna.
[5]Se la cambiale e' smarrita, e non ne esiste un duplicato o una copia, il protesto, invece della trascrizione, deve contenere una precisa descrizione della cambiale stessa.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
