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[1]Il protesto deve farsi con un solo atto:

[2]1. Al luogo indicato nella cambiale per l'accettazione o per il pagamento, ed, in mancanza di tale indicazione, alla residenza o alla dimora del trattario, o dell'accettante, ovvero dell'emittente, o al suo ultimo domicilio conosciuto;

[3]2. Alla residenza, o alla dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno;

[4]3. Alla residenza o alla dimora di colui che avesse accettata la cambiale per intervento.

[5]In caso di errore o di falsita' nell'indicazione dei luoghi suddetti, il notaro o l'usciere deve dichiarare nel protesto le ricerche fatte per ritrovarli.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art303 · fonte del testo

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