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[1]Se il pagamento per intervento e' fatto per conto del traente, o dell'emittente, tutti i giranti sono liberati.
[2]Se e' fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti.
[3]Se piu' persone offrono il pagamento per intervento, si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 271.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
