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[1]La legge reputa atti di commercio:
[2]1. Le compre di derrate o di merci per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate o poste in opera, od anche solo per darle in locazione, e parimenti la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio;
[3]2. Le vendite di derrate, le vendite e le locazioni di merci in natura o lavorate, e le vendite di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, quando ne fu fatto lo acquisto a scopo di rivendita;
[4]3. Le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale;
[5]4. I contratti di riporto sopra obbligazioni dello Stato ed altri titoli di credito circolanti in commercio;
[6]5. Le compre e le vendite di quote o azioni di societa' commerciali;
[7]6. Le imprese di somministrazioni e di spettacoli pubblici;
[8]7. Le imprese di fabbriche o di costruzioni;
[9]8. Le imprese di manifatture;
[10]9. Le imprese editrici, tipografiche o librarie;
[11]10. Le operazioni di Banca;
[12]11. Le cambiali e gli ordini in derrate;
[13]12. Le imprese di trasporti di persone o di cose per terra o per acqua;
[14]13. La costruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi;
[15]14. Le compre e le vendite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento per la navigazione;
[16]15. Le spedizioni marittime;
[17]16. Gli arruolamenti di persone a servizio di navi di commercio e le convenzioni per salari e stipendi di equipaggi;
[18]17. I noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare e la navigazione;
[19]18. Le assicurazioni, anche mutue, contro i rischi della navigazione;
[20]19. Le assicurazioni terrestri mutue e a premio contro i danni e sulla vita;
[21]20. Le imprese di commissioni, di agenzie e di uffizi di affari;
[22]21. Le operazioni di mediazione in affari commerciali;
[23]22. I depositi per causa di commercio;
[24]23. I depositi nei magazzini generali, e tutte le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno da essi rilasciate.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
