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[1]Se la cambiale non e' pagata dal trattario, dallo accettante, dall'emittente, o dalle persone indicate al bisogno, puo' essere pagata da un terzo.
[2]Il pagamento per intervento dev'essere dichiarato nell'atto di protesto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
