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Se il pagamento della cambiale non e' domandato alla scadenza, il trattario o l'accettante, o l'emittente, dopo trascorso il termine per fare il protesto, ha diritto di depositare in giudizio la somma indicata nella cambiale, a spese e rischio del possessore, senza bisogno di alcun avviso.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
