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[1]Il creditore cambiario per ottenere il pagamento della cambiale deve darne quietanza sulla stessa.
[2]In caso di pagamento parziale il creditore deve farne menzione sulla cambiale, e darne quietanza separata.
[3]Sa il pagamento ha luogo dopo fatto il protesto, anche l'atto di protesto e il conto di ritorno devono essere consegnati al debitore che paga.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
