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Il possessore della cambiale non puo' rifiutare un pagamento parziale, quantunque la cambiale sia stata accettata por l'intiera somma; ma per conservare l'azione di regresso per la somma non pagata, deve accertare la mancanza parziale di pagamento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
