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[1]La cambiale dav'essere presentata per il pagamento, e pagata, nel luogo in essa indicato, e nel giorno della scadenza.
[2]Se il giorno della scadenza e' festivo, il giorno del pagamento e' il primo giorno seguente non festivo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
