Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le copie di una cambiale possono farsi da qualunque possessore.
[2]Le copie devono essere conformi all'originale, e contenere tutte le indicazioni, che in esso si trovano, con l'aggiunta «fin qui copia» od altra equivalente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
