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[1]Chi ha spedito un esemplare della cambiale per l'accettazione deve indicare sugli altri esemplari la persona, a cui quello fa spedito; ma la mancanza di questa indicazione non nuoce agli effetti della cambiale.

[2]Il possessore di un duplicato, contenente tale indicazione, non puo' esercitare l'azione di regresso per mancanza di pagamento, o di accettazione se non prova, nei modi stabiliti nella seziona VIII del presente capo:

[3]1. Che l'esemplare spedito per l'accettazione non gli fu consegnato dal depositario, e

[4]2. Che l'accettazione o il pagamento, non pote' ottenersi sul duplicato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art279 · fonte del testo

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